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IL GIUDICE DI PACE PUO' ANNULLARE I RICORSI RESPINTI DAL PREFETTO. |
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Scritto da Enzo
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sabato 03 dicembre 2011 |
WWW.ROBEDAMATTI.NET. Cesena, 3 dicembre 2011. Se non ci fossero i Giudici di Pace bisognerebbe inventarli e tenerseli cari REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di Salerno avv. Luigi Vingiani ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3003/11 del R.G.A.C. e passata in decisione all’udienza del 16/05/2011
Oggetto: Opposizione a verbale di accertamento n.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04/04/2011, ... proponeva opposizione avverso verbale di accertamento notificato in data 28.12.2010 con il quale veniva contestato alla ricorrente, quale proprietaria dell’autovettura tg…la violazione dell’art. 412, comma 8 Cds, ovvero di aver superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità sul tratto autostradale A3 NA-SA. In particolare parte ricorrente eccepiva tra l’altro l’inesistenza della violazione contestata in quanto dal verbale impugnato risulta che il conducente transitava sul tratto autostradale A3 Napoli – Salerno ad una velocità inferiore ai 130 Km/h così come stabilito dall’art. 142 Cds. Non si costituiva la parte resistente che faceva pervenire copia della documentazione richiesta, senza alcun rilievo fotografico . All’udienza del 16/05/2011, in presenza di sola parte ricorrente si procedeva pertanto alla trattazione della causa ed all’esito, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta con ogni conseguenza di legge. Preliminarmente si osserva che il soggetto che propone opposizione contro verba-le e/o ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, men-tre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere in atto - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attivita' processuale di-retta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione e alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorita' che ha emesso il provvedimento ha il dovere - onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allega-re al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal Giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della leg-ge n. 689 del 1981. D'altra parte, specie nelle ipotesi in cui l'opponente puo' di-mostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti suddetti, la loro man-cata produzione da parte dell'autorita' opposta non puo' non costituire un deci-sivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato l'eccezione. (cfr. Cassazione civile sez. I'8 a-gosto 1996, n. 7296 Mancini c. Pref. Roma Giust. civ. Mass. 1996,1134 ).- In proposito, questo Magistrato osserva che l’art. 201 del C. d. S., - Notificazione del-le violazioni -, tra l’altro, prescrive che, qualora la violazione non possa essere imme-diatamente contestata, come nella fattispecie, il verbale con gli estremi della violazione venga notificato all’effettivo trasgressore. Sulle modalità e contenuti di tale procedimento, statuisce, poi l’art. 383 – Contesta-zione, Verbale di accertamento -, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, D.P.R. 16/12/1992 n. 495, che al IV comma, prevede te-stualmente: . La normativa statuisce minuziosamente quale deve essere il contenuto dell’accertamento e degli atti, anche quelli meccanizzati, notificati al trasgressore, quando non è stata contestata immediatamente la viola-zione. Il Legislatore ha scelto tale particolareggiata previsione, in ossequio a principi costituzionalmente garantiti, come quelli del buon andamento della pubblica Ammi-nistrazione (art. 97 Cost.), ed il diritto alla difesa (art. 24 Cost.), ma anche e soprat-tutto, ossequiando quello che è un generale principio di trasparenza degli atti. Nella specie, siamo di fronte al caso classico dell’atto redatto con sistemi meccaniz-zati. L’elaborazione meccanografica del processo verbale di contravvenzione, recapi-tata al trasgressore, deve rispondere, come detto, alla previsione dell’art. 385 del D.P.R. 16/12/1992 Nr. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo co-dice della strada – . La norma richiamata, al terzo comma, contempla l’ipotesi dell’invio al trasgressore anche di una elaborazione meccanizzata del verbale di contravvenzione, nel caso di mancata contestazione immediata. Tuttavia, tale elaborazione meccanica, deve pre-supporre il processo verbale in originale che deve essere depositato in giudizio dalla Pubblica Amministrazione, al fine di verificarne la rispondenza a quello meccanizzato ed inviato al trasgressore e permettere il sindacato giurisdizionale sul processo logico fondante l’accertamento. La struttura processuale del giudizio di impugnazione delle sanzioni amministrative deve ritenersi improntata in via analogica al modello dell’opposizione a decreto ag-giuntivo. La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice; pertanto, è gravata dell’onere pro-batorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della propria pretesa sanzionato-ria. Nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981, è onere dell’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Pertanto, il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione convenuta della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte, comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione stessa, con conseguente accoglimento delle prete-se del ricorrente (Tribunale di Torino, sez. VIII, sentenza n. 34845 del 30/09/2004). In assenza, dunque, di prova sufficiente in ordine alla responsabilità dell’opponente, il ricorso va accolto, come previsto dall’art. 23, comma 12, della Legge 689/91, con conseguente annullamento del verbale di contravvenzione opposto. Ciò posto, passando ad esaminare la fattispecie in esame, rileva il Giudicante che al ricorrente è stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8 Cds, ovvero di aver superato di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità imposti dalla segnaletica stradale in quanto circolava alla velocità di 110,02Km/h sul tratto autostradale A3 NA-SA. Occorre precisare che in mancanza di diversa segnaletica l’art. 142 Cds recita: “la velocità massima non può superare i 130 Km/h in autostrada…”. Anzi, rimanendo contumaci, gli Enti resistenti non hanno adempiuto all’onere di di-mostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito contestato. Infatti, l’Amministrazione non ha esibito né prodotto le fotografie relative all’infrazione. Per cui, ritenendo questo Giudice che la fotografia costituisce un elemento essenzia-le e fonte di prova indefettibile ai fini dello accertamento dell’infrazione, non può di certo riconoscersi l’attendibilità dello stesso accertamento con la ovvia conseguenza dell’annullamento del verbale. Con riguardo alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 2952/1998 e Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713 ) che il momento decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, pre-senziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del c.d.s. demanda l'espletamento dei ser-vizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il vei-colo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indica-te. In definitiva, poichè parte resistente, su cui incombe l’onere della prova, con il suo negativo comportamento processuale nulla ha asserito, dedotto e provato, si ritiene che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 23 l.689/81 per annullare il verbale impugnato. Sussistono per la novità della decisione giusti motivi per disporre la compensazione della metà delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da ... nei confronti di con ricorso depositato il 04/04/2011 così prov-vede: • Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato. • Condanna la Prefettura di Salerno in persona del Prefetto p.t., al pagamento della metà delle spese del giudizio che si liquidano per l’intero in complessivi Eu-ro 300,00 di cui E. 40,00 per spese, E.100,00 per onorario ed E.160,00 per diritti oltre rimborso 12,50% iva e cpa se dovuti e come per legge con attribuzione all’avv. -------dichiaratasi antistataria.- Così deciso in Salerno addì 16/05/2011 . Il Giudice di Pace
Avv. Luigi VingianiVenerdì 02 Dicembre 2011 |
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