www.robedamatti.net Cesena, 23 dicembre 2011. Strisce blu illegittime per mancanza di parcheggi liberigiovedì, 22 dicembre 2011 ore 00:35 FASANO – Le strisce blu della discordia. Lunedì scorso (19 dicembre) il giudice di pace di Fasano, Giovanni Quaranta, accogliendo il ricorso, presentato dall’avvocato Maria Chiatante, tendente ad ottenere l’annullamento di una multa elevata dagli ausiliari del traffico perché il veicolo sostava con tagliando per la sosta scaduto, ha decretato l’illegittimità delle strisce blu lungo corso Garibaldi.
Il 14 dicembre, solo 5 giorni prima, lo stesso giudice, invece, relativamente ad un altro ricorso (il primo in assoluto) presentato da un automobilista contravvenzionato per non aver esposto sul tagliando della propria auto il ticket per la sosta, lo aveva respinto (le motivazioni della sentenza dovrebbero essere note a giorni) “assolvendo”, dunque, le strisce blu. Quella di lunedì è stata la seconda pronuncia – dopo quella del 14 dicembre – del giudice di pace fasanese sulle strisce blu che tappezzano la maggior parte della strade del centro cittadino di Fasano.
Due sentenze, dunque, l’una praticamente l’opposto dell’altra. Se appena cinque giorni prima il giudice Quaranta aveva salvato le strisce blu, l’altro ieri, invece, le ha bocciate. “La mancanza di un’adeguata area destinata a parcheggio senza dispositivi di controllo della sosta porta ad inficiare irrimediabilmente la legittimità di quelli a pagamento, a nulla rilevando che nella ordinanza sindacale n. 2 del 2011, dopo aver individuato ed elencato le strade on parcheggio a pagamento, si preveda che “è consentita la sosta libera, con il solo limite della segnaletica ivi apposta, in tutte le strade con include nel precedente elenco…”: è quanto riportato nella sentenza con la quale il giudice di pace ha accolto il ricorso di un automobilista “beccato” con il ticket scaduto su Corso Garibaldi.
Una sentenza, quest’ultima, che potrebbe segnare la morte delle strisce blu. “L’articolo 7 comma 1 lettera f del Codice della strada – scrive nella sentenza il giudice di pace di Fasano – prevede la possibilità per i comuni di… “stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta…”. Il successivo articolo 8 – prosegue la sentenza – prevede che “qualora il Comune…. disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio senza dispositivi di controllo della durata della sosta…”. Secondo quanto sentenziato dal dottor Quaranta, dunque, il Comune di Fasano pur essendosi avvalso della possibilità di istituire in corso Garibaldi i parcheggi a pagamento, tuttavia non ha osservato il conseguente obbligo imposto dall’articolo 8 del Codice della strada, che dispone che nelle immediate vicinanze delle aree di sosta a pagamento ci devono essere, invece, parcheggi non a pagamento. Il giudice, che prima di decidere in merito al ricorso presentato dall’avvocato Chiatante, aveva anche eseguito un sopralluogo per rendersi conto personalmente della situazione evidenzia che “nel tratto di corso Garibaldi che va da piazza Ciaia sino a via Roma non è presente alcuno stallo delimitato con striscia di colore bianco per la libera sosta”. “Questi ultimi stalli – aggiunge – non sono presenti neppure nelle strade laterali a corso Garibaldi”.
Il giudice conclude scrivendo che: “La mancanza di un’adeguata area destinata a parcheggio senza dispostivi di controllo della durata della sosta porta a inficiare irrimediabilmente la legittimità di quelli a pagamento”.
Leggendo le motivazioni del dottor Giovanni Quaranta si intuisce che le stesse valgono, tanto ad esempio, anche per corso Vittorio Emanuele. Al momento, comunque, la questione continua ad essere controversa, tanto più che lo stesso giudice qualche giorno prima di accogliere il ricorso dell’avvocato Chiatante, aveva dichiarato inammissibile un ricorso presentato dallo stesso legale a nome di un automobilista contravvenzionato, invece, per non aver esposto il tagliando di sosta. Ovviamente ogni ricorso è a se stante. Però forse è il caso che sulla questione si faccia davvero chiarezza.(gofasano.it) |